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ACCERTAMENTO DELL’ASSENZA DI USO DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI

Indicazioni operative per la sorveglianza

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Tempi di consegna del referto: 1 giorno

Prenotazione: SI

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INFORMAZIONI

Il Laboratorio Analisi Bruno è in grado di espletare le indagini previste per gli "accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità ed la salute dei terzi" ai sensi dell'Intesa Stato/Regioni Provvedimento 18 settembre 2008 recepito dalla Regione Toscana con Deliberazione GRT n. 868 del 27-10-2008

Il Laboratorio Analisi Bruno è autorizzato dalla ASL n. 1 di Massa Carrara reperto n. 8152 del 14-01-2009 ad effettuare il controllo di I° livello (screening) su matrice urinaria per i seguenti analiti:
Oppiacei, Cocaina, Cannabinoidi, Metadone, Amfetamine/Metamfetamine, MDMA

In caso di esito "Positivo" per uno o più analiti, il Laboratorio Analisi Bruno si avvale del centro autorizzato per l'esame di Conferma degli stessi presso la Sezione di Tossicologia del laboratorio analisi dell'Ospedale S.Bartolomeo di Sarzana SP - ASL 5 Spezzino.

La normativa vigente su sostanze stupefacenti e lavoro è disciplinata da:

- Decreto Legislativo 81/2008 all’art. 41 c. 4 bis
- DPR 309 del 1990
- Provvedimento 30 ottobre 2007 - Conferenza unificata Stato – Regioni “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza" (Repertorio atti n. 99/CU).

La Regione Toscana ha approvato con delibera rep. Atti n. 178 del 18.09.2008 le procedure applicative che devono essere attuate dalle Aziende Sanitarie della Toscana, si tratta di indicazioni procedurali e di accertamento per consentire ai servizi competenti delle Aziende Usl del territorio toscano e medici competenti l’applicazione uniforme e condivisa delle procedure diagnostiche e medico legali per l’accertamento di assenza di utilizzo di sostanze psicotrope o stupefacenti per i lavoratori adibiti alle mansioni a rischio di cui all’allegato I al provvedimento del 30 Ottobre 2007.

Procedura da adottare ai fine delle visite mediche in relazione alla sorveglianza sanitaria:

Il datore di lavoro comunica al medico competente per iscritto i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope in base alla lista delle mansioni contenute nell’allegato I di cui all’Intesa 30 ottobre 2007.

La comunicazione deve poi essere effettuata periodicamente per i nuovi assunti e ripetuta con frequenza minima annuale.

Entro trenta giorni dal ricevimento dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti, trasmesso dal datore di lavoro, il medico competente stabilisce il programma di accesso dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione degli stessi in accordo con il datore di lavoro. Entro i medesimi trenta giorni il medico competente trasmette al datore di lavoro il programma degli accertamenti.
Il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l’accertamento.

Se il lavoratore rifiuta di sottoporsi al prelievo il medico segnala al datore l’impossibilità di procedere all’accertamento diagnostico che in pratica si traduce nella sospensione temporanea dalla mansione. Se il lavoratore è assente il giorno del prelievo senza valido motivo, è prevista la sospensione dalla mansione per cui si eseguono i controlli e la riconvocazione per l’esame entro 10 giorni.

Il medico competente può suggerire al datore di lavoro l’opportunità, prevista dall’art. 5 comma 3 della Legge n. 300/70, di inviare a struttura pubblica, per controllo dell’idoneità, i soggetti segnalati dal medesimo che non rientrano nelle mansioni viste al punto precedente (ad esempio dopo incidente stradale, prolungata assenza per malattia, comportamenti aggressivi o non collaborativi, decadimento della capacità produttiva con frequenti errori, frequenti infortuni sul lavoro, danneggiamenti delle attrezzature, evidente manifestazione di disagio,…)

Modalità per gli accertamenti sanitari:

Primo livello:

- Visita medica
- Test di screening (esame tossicologico).

Il prelievo del campione di urine potrà essere effettuato direttamente sul luogo di lavoro o presso il laboratorio analisi, sotto la responsabilità del Medico Competente. In questa fase i Test di Screening sono analisi delle urine e non altro tipo di prelievo (saliva, capello ecc.ecc.).
- la raccolta avviene mediante tre campioni di urina (A,B,C) per ciascun lavoratore, che verranno sigillati e conservati/trasportati in base a specifiche procedure

- la realizzazione dei test di screening sul campione A (metodiche immunochimiche), considerando sette famiglie di sostanze stupefacenti e psicotrope; queste prime analisi possono essere realizzate solo da laboratori autorizzati o nello studio dello medico competente

- se lo screening fornisce esito Positivo per qualche sostanza, viene analizzato il campione B con metodiche più raffinate (esame cromatografico abbinato a spettrometria di massa) e il test va effettuato presso un laboratorio accreditato che funga da service al primo; se l'esame è invece negativo, si conferma l'idoneità alla mansione e l'iter si conclude

NB. E' importante che l'azienda sia al corrente della particolarità di questo eventuale secondo livello di indagine, realizzato, ad hoc solo sulle famiglie risultate positive e il cui costo finale sarà corrispondente.

- se anche il campione B risulta Positivo, il medico competente deve conclamare una temporanea inidoneità edil lavoratore deve essere adibito ad altra mansione per il periodo successivo necessario ai controlli

La conservazione e il trasporto dei campioni da un laboratorio all'altro sono un elemento cruciale e devono esser garantiti massima affidabilità controllo sull'intera catena di custodia.

- in seguito a questo secondo esito può essere ufficializzata dal medico competente, sulla base della certificazione di tossicodipendenza, l'inidoneità per positività droghe.

Il lavoratore trovato positivo viene inviato tramite ASL al SERT, entro un termine di 30 giorni; qui seguiranno indagini multidisciplinari (quelle chimico-fisiche sia su matrice urinaria che cheratinica, ovvero il test del capello) e verrà fornita una certificazione, che può essere di tre tipi: presenza di tossicodipendenza/stato di astinenza, assenza di tossicodipendenza ma anche una condizione intermedia di "assenza di tossicodipendenza con uso di un certo tipo di sostanza".

Nel caso di "uso" con assenza di tossicodipendenza sarà il medico competente ad occuparsi direttamente dei controlli successivi, stabilendone la periodicità. Il minimo è sei mesi, con un numero dei esami mensili stabilito in base al tipo di sostanza.

Il lavoratore non può essere licenziato e può subito richiedere una controanalisi dei test (entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito) a proprie spese, da attuarsi sul campione C (che va conservato intatto per un minimo di 90 giorni) a cura di un laboratorio diverso e con eventuale presenza di un perito di parte.

Secondo livello: Accertamento uso di sostanze:

I SER.T. possono scegliere: a livello nazionale l’indicazione è il test del capello, in Regione Toscana il SER.T. può optare fra queste due ipotesi;

- 1 esame delle urine + 1 esame del capello
- solo esami delle urine (3 campioni)

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INDICAZIONI CLINICHE

Accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza.

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TIPO DI CAMPIONE

Urina.

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PREPARAZIONE

Si richiede la raccolta di n. 3 campioni di urine. La raccolta deve essere effettuata sotto sorveglianza di personale preposto o videosorveglianza.

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VALORI DI RIFERIMENTO Concentrazione soglia (cut-off)

OPPIACEI METABOLITI : 300 ng/ml
COCAINA METABOLITI : 300 ng/ml
CANNABINOIDI (THC) : 50 ng/ml
AMFETAMINA, METANFETAMINA : 500 ng/ml
MDMA : 500 ng/ml
METADONE : 300 ng/ml

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METODO

Immunocromatografico

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LABORATORIO DI ESECUZIONE

Laboratorio Bruno

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LINK UTILI

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano - PROVVEDIMENTO 18 settembre 2008

DELIBERAZIONE 27 ottobre 2008, n. 868 - Linee di indirizzo regionali per le procedure relative agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"


CONFERENZA UNIFICATA PROVVEDIMENTO 30 Ottobre 2007 - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU).

D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza


Dossier N. 16
Sostanza d'abuso
Diagnosi di abuso di droghe e alcol, il ruolo del laboratorio
A cura prof. Aldo Polettini
Synlab Italia

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